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Con
l'entrata in vigore del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, è in atto nel nostro Paese,
un importante processo di semplificazione amministrativa a mezzo
autocertificazione della documentazione.
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Cos'è l'autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai
cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali
certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali,
mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate)
dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia
necessità di presentare successivamente il certificato vero e
proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle,
riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di
sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro
contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali
certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con
l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
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Si possono "autocertificare":
»» Certificazioni
anagrafiche
Clicca qui per la lista completa
ed il download

»» Atti di
notorietà
Clicca qui per la lista completa ed il download

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Dov'è utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni
sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con
le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di
commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi
gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti
servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste,
ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati
o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni
giurisdizionali.
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